San Giorgio a Cremano- Attivo il Registro comunale della bigenitorialità
San Giorgio a Cremano. Si chiama “Registro comunale della bigenitorialità” ed è attivo da qualche giorno a San Giorgio a Cremano. Dopo essere stato approvato in consiglio comunale, la giunta, su proposta dell’assessore Pietro De Martino, ha definito il regolamento. L’amministrazione, guidata dal sindaco Giorgio Zinno, rende così operativo un altro strumento a tutela dei bambini e delle famiglie e compie un altro passo avanti nell’affermazione del diritto di ogni figlio a fruire dell’apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori separati o divorziati. Il registro è riservato ai soli minori residenti nel comune di San Giorgio a Cremano. Per l’iscrizione è necessario che almeno uno dei genitori ne faccia richiesta personalmente presso il Servizio Anagrafe del Comune.
Il registro ha l’obiettivo primario di tutelare il minore, figlio di genitori separati o divorziati ed è uno strumento rivolto sia ai genitori stessi, che così potranno essere entrambi al corrente delle informazioni che riguardano il proprio figlio, di competenza comunale come la domiciliazione, la scadenza della carta d’identità ecc., sia alle diverse istituzioni che si prendono cura del minore che potranno così conoscere i riferimenti di entrambi i genitori rendendoli partecipi della comunicazioni che lo riguardano.
“E’ una modalità con cui l’amministrazione, riconoscendo l’importanza del concetto della bigenitorialità sancita dalle convenzioni internazionali, europee e italiane, agevola i genitori nell’esercizio della partecipazione e della conoscenza di tutte le vicende che interessano la vita e l’educazione dei figli – spiega il sindaco Giorgio Zinno – e allo stesso tempo si fa promotore anche verso gli enti scolastici, sanitari, ecclesiastici, sportivi, informandoli che il minore ha due genitori invitandoli così a coinvolgerli entrambi nelle comunicazioni inerenti il figlio o i figli”.
Il concetto di bigenitorialità è un principio consolidato da tempo in molti ordinamenti europei e nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo. In Italia il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori è disciplinato dal Codice Civile, in armonia con l’art.9 della citata Convenzione. Esso prevede, e pone sullo stesso piano, il diritto del minore di conservare rapporti significativi con entrambi i genitori ma anche con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
“ E’ nostro dovere mettere in campo tutti gli strumenti utili per garantire questo diritto – ha precisato l’assessore Pietro De Martino – ma anche per far sì che i genitori separati ottemperino al dovere di educare e prendersi cura della prole in egual misura”
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