In flagranza di ignoranza: per difendere il docente il ministro “inasprisce” la pena. Un’analisi concreta sull’inapplicabilità delle leggi, gli inutili proclami e troppi professori in trincea 

È notizia di questi giorni che il ministro dell’Istruzione Valditara (nella foto sotto) ha fatto richiesta al ministro della Giustizia Nordio di “estendere la misura dell’arresto in flagranza di reato alle aggressioni nei confronti del personale scolastico”. Bene, ma fino a un certo punto, poiché le parole hanno un senso e se questo senso è discordante dalla realtà, qualche domanda, noi menti pensanti, dovremmo pur sempre porcela e non restare all’ombra dei semplici proclami o dei soli titoli dei giornali. Orbene cos’è la flagranza di reato? Nello specifico, secondo l’articolo 382 Codice di procedura penale: “è in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.”

Interpretando meglio il dispositivo ne consegue che si usa fare una distinzione tra la flagranza di reato propriamente detta, quando il reato è in atto al momento dell’arresto, e la cosiddetta quasi-flagranza, intesa come “inseguimento in corso o immediata sorpresa con cose o tracce di reato.”

Riassumendo, per quanto riguarda l’arresto, che può essere obbligatorio o facoltativo, il requisito principale è che l’autore del fatto sia colto in flagranza, cioè, ai sensi della normativa vigente, l’essere colto nell’atto di commettere il reato o nei confronti di chi, subito dopo averlo commesso, viene inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altri, oppure viene trovato in possesso di cose o che mostri altri elementi dai quali scaturisca che questi abbia appena commesso il reato.

Nella prima ipotesi si parla di flagranza propria, negli altri casi di flagranza impropria o quasi-flagranza. Data la particolarità della quasi-flagranza, per questa bisogna essere molto precisi ed attenersi strettamente a quanto afferma la normativa, tramite la quale la locuzione “subito dopo il reato” va intesa come un susseguirsi ininterrotto degli eventi tra la condotta illecita e l’arresto.

Ciro Teodonno

In relazione invece all’ipotesi “di inseguimento dell’autore” le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39131 del 2016, hanno precisato che non può sussistere la condizione di “quasi flagranza” nel momento in cui l’inseguimento dell’indagato da parte delle forze dell’ordine sia stato iniziato “non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti da parte della stessa ma per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi.” Di conseguenza, L’espressione “inseguire” e quella di “immediatezza” implicano la necessità della correlazione tra la diretta percezione del delitto e il successivo arresto.

A tal proposito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12767 del 2020, ha comunque precisato che “l’inseguimento dell’indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all’arresto”. Da tutto ciò, calandoci nella realtà quotidiana, ne consegue la necessità della presenza, sul luogo dell’aggressione o del possibile reato o nelle sue immediate vicinanze, di membri della Polizia Giudiziaria, cosa assai difficile da realizzarsi vista la miriade di edifici scolastici presenti sul territorio nazionale, l’ormai annosa carenza di forze dell’ordine e l’impossibilità di prevedere il verificarsi di un reato del genere all’interno di una scuola quindi, la sussistenza della flagranza di reato risulterà una mera disquisizione di principio o un proverbiale bicchiere mezzo vuoto ma non d’acqua ma d’aria fritta.

Rimane pertanto, per noi lavoratori del comparto scolastico, la domanda cruciale: è quella del ministro una boutade che lascia il tempo che trova o una palese ignoranza della normativa italiana?

Ciro Teodonno (giornalista e professore al liceo)

Fonti: https://www.ilsole24ore.com/art/arrestare-chi-aggredisce-prof-proposta-valditara-AGqT2toC

https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/353663a3326f0d71574040822

https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-vi/art382.html#:~:text=1.,reato%20immediatamente%20prima(1).

I commenti sono chiusi, ma trackbacks e i pingback sono aperti.