Il Tar respinge il ricorso: le scuole della Campania restano chiuse
Il Tar della Campania ha respinto, con tre decreti appena pubblicati, le richieste di sospensione dell’ordinanza numero 89 con il quale il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, lo scorso 5 novembre, ha disposto la chiusura di tutte le scuole (primarie, secondarie e dell’infanzia) fino alla 14 novembre.
La quinta sezione del Tar Campania, presieduta da Maria Abruzzese, ha fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 dicembre. Si tratta della seconda decisione in tal senso presa dalla quinta sezione del Tar Campania, presieduta da Maria Abruzzese, dopo la pronuncia dello scorso 19 ottobre sul ricorso presentato da alcuni cittadini.
IL DECRETO. La sospensione della didattica in presenza decisa con ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca «si è dimostrata finora utile ed efficiente» per «garantire il diritto alla salute di tutti e di ciascuno». Lo scrivono i giudici nel decreto con il quale viene respinto il ricorso.
Secondo il Tar Campania «le ordinanze, e in particolare l’ordinanza numero 89, successiva al Dpcm 4 novembre 2020, trovano fondamento nell’aggiornata istruttoria circa l’andamento del contagio su scala regionale e sono, non irragionevolmente, motivate sul rilievo della persistente emergenza sanitaria, sul verificato ‘effetto moltiplicatore dei contagi connessi a positività nelle fasce in età scolare’ e sul prevedibile ‘impatto sul Sistema sanitario regionale’, tenuto conto della peculiare densità abitativa del territorio regionale e del deficit di personale sanitario in servizio attivo e, quanto alla idoneità della misura adottata, del riscontrato aumento dei casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico, nonché della esigenza di consolidare i risultati di contenimento della pandemia finora conseguiti, stante la verificata efficacia della detta misura a tali fini».
I giudici sottolineano inoltre che «la lamentata compromissione degli altri diritti involti non sembra affatto assoluta, purché le attività scolastiche siano effettivamente assicurate con metodiche alternative rispetto alla didattica in presenza, e tenuto conto della non dimostrata impossibilità di contemperare le attività lavorative degli esercenti la potestà genitoriale con l’assistenza familiare nei confronti dei figli minori».
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