Coronavirus fase 2 Campania, riaprono ristoranti e pizzerie: ecco l’ordinanza n. 49 targata De Luca
Via libera anche a bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi: chiusura alle 23. “Sono vietati eventi e party in sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, che possono costituire pericolo di contagio” Come annunciato, è stata pubblicata l’ordinanza firmata dal presidente Vincenzo De Luca che disciplina le aperture previste a partire da domani. Con l’Unità di Crisi è stata decisa da domani la riapertura di ristoranti e pizzerie senza limiti di orario. L’orario di chiusura dei locali dove si svolge la cosiddetta movida, e in particolare bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, resta fissato inderogabilmente alle ore 23.
Da venerdì invece riapriranno le aree mercatali non più soltanto per i generi alimentari. Si dà mandato alle amministrazioni comunali di predisporre i previsti dispositivi di sicurezza nei mercati stessi.
Sempre da venerdì, riprenderanno le attività delle autoscuole. Gli orari fissati per i locali pubblici saranno soggetti a periodica valutazione in relazione alla situazione epidemiologica e al rispetto delle misure di sicurezza. Proseguiranno nei prossimi giorni gli incontri con le categorie interessate per condividere tutte le misure. Nell’ordinanza “si ricorda che sono vietati eventi e party in sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, che possono costituire pericolo di contagio”.
Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale fino al 3 giugno si applicano le seguenti disposizioni:
a) ai bar, ai baretti e alle vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, è fatto obbligo di chiusura serale entro le ore 23,00; b) agli altri esercizi pubblici di ristorazione – per i quali non vige il limite orario sopra indicato- è fatto obbligo di servizio al tavolo, onde assicurare il necessario distanziamento fra gli utenti, salva la facoltà di asporto e consegna a domicilio; c) è fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramento sancito dall.1, a 8, del decreto-legge n.33/2020, in particolare nelle zone ed orari della cd. movida; d) è fatta raccomandazione ai Comuni ai fini delladozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi dellart.1, comma 9, del citato decreto legge n.33/2020; e) si richiama altresì il divieto, ai sensi dellart. 1, comma 1, lett.m) del DPCM 17 maggio 2020, di svolgimento di eventi e attività di ogni genere in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, allaperto o al chiuso.
I commenti sono chiusi, ma trackbacks e i pingback sono aperti.